Art. 41
RegolamentoCapo II

Art. 41

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In vigore dal 20 mag 1926
La convocazione ad referendum si effettua mediante l'invio a ciascun socio di una scheda contenente l'indicazione delle questioni o proposte sulle quali il voto è richiesto e del termine per la votazione. Per le associazioni e gli enti morali le schede sono inviate ai rispettivi rappresentanti, ciascuno dei quali ha diritto ad un solo voto. Le schede debbono pervenire ai singoli soci almeno quindici giorni prima della scadenza del termine stabilito per la votazione. Entro il termine predetto ciascun socio deve restituire la scheda, chiusa, col proprio voto, alla presidenza dell'Opera nazionale, Un'apposita commissione, composta del presidente o vice presidente e di due membri della Giunta esecutiva, scelti dal presidente, procede allo scrutinio, con l'assistenza del direttore dell'ufficio di segreteria, il quale compila il verbale delle relative operazioni. Si intendono approvate le proposte che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti. Il risultato del referendum è reso noto alla collettività dei soci mediante pubblicazione nel Bollettino periodico dell'Opera nazionale e nei principali giornali quotidiani.
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