Regolamento›Capo II
Art. 40
40 / 238In vigore dal 20 mag 1926
La convocazione dei soci ad referendum ha luogo, per l'esame di determinate questioni inerenti ai fini ed all'andamento dell'Opera nazionale, quando il Consiglio centrale ne assuma l'iniziativa, o quando almeno un terzo dei soci stessi lo richieda per iscritto, con domanda motivata, e il Consiglio ne riconosca l'opportunità.
Hanno diritto di voto i soci benemeriti, perpetui e temporanei, iscritti prima del 31 dicembre dell'anno precedente, che alla data della convocazione abbiano regolarmente effettuato i pagamenti dovuti e non percepiscano assegni o sovvenzioni a carico dell'Opera nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-40