Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 4
4 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Dei cinque componenti della Giunta esecutiva, dei quali è demandata la nomina al Consiglio centrale, due sono eletti fra i delegati della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e delle altre istituzioni e associazioni indicate nel comma secondo dell' della legge, due tra i sei membri del Consiglio scelti dal Ministro dell'interno con le norme di cui all' del presente regolamento, uno è eletto tra le rappresentanti delle associazioni femminili.
L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti a primo scrutinio e a maggioranza relativa in caso di ballottaggio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-4