Regolamento›Capo II
Art. 39
39 / 238In vigore dal 20 mag 1926
I soci concorrono all'attività dell'Opera nazionale e al conseguimento dei suoi fini mediante la prestazione di contributi ed Opere e pronunziandosi, col sistema del referendum, sulle questioni e le proposte di carattere generale che il Consiglio centrale, con apposita deliberazione, stabilisca di sottoporre al loro esame.
Essi hanno diritto di fregiarsi degli speciali distintivi istituiti dal Consiglio centrale.
Ai soci è inoltre distribuita una tessera di riconoscimento, secondo un tipo approvato dal Consiglio centrale.
Per il rilascio della tessera e del distintivo l'Opera nazionale percepisce da ciascun socio un contributo fisso, in misura da stabilirsi dal Consiglio centrale.
I soci temporanei debbono provvedere alla rinnovazione della tessera alla scadenza di ogni quinquennio, previo pagamento del relativo contributo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-39