Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 36
36 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Sono soggetti all'approvazione del Ministro dell'interno:
a) i bilanci preventivi e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per sè stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o aumenti rispettivamente i capitoli cui si riferisce, in ragione di più di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua;
b) i conti consuntivi;
c) le deliberazioni relative a trasformazioni di patrimonio per un valore superiore a L. 50,000;
d) le deliberazioni concernenti il servizio di tesoreria e le piante organiche degli impiegati e salariati.
Agli effetti dell'approvazione prescritta del presente articolo, non va considerato come trasformazione di patrimonio l'impiego di somme disponibili per l'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-36