Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 34
34 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Le deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva concernenti i bilanci, i conti, l'acquisto di beni stabili, l'accettazione di lasciti e doni e le proposte di erezione in ente morale o di riforma di istituzioni pubbliche per l'assistenza della maternità e dell'infanzia debbono pubblicarsi, entro otto giorni dalla rispettiva data, mediante affissione di una copia all'albo dell'Opera nazionale.
Un elenco sommario mensile di tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta è trasmesso al Ministero dell'interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-34