Art. 34
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 34

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In vigore dal 20 mag 1926
Le deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva concernenti i bilanci, i conti, l'acquisto di beni stabili, l'accettazione di lasciti e doni e le proposte di erezione in ente morale o di riforma di istituzioni pubbliche per l'assistenza della maternità e dell'infanzia debbono pubblicarsi, entro otto giorni dalla rispettiva data, mediante affissione di una copia all'albo dell'Opera nazionale. Un elenco sommario mensile di tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta è trasmesso al Ministero dell'interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-34