Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 32
32 / 238In vigore dal 20 mag 1926
I fondi previsti al n. 2 dell' della legge, nei casi in cui non se ne lasci l'erogazione alle Congregazioni di carità, e quelli provenienti dalle entrate di cui ai numeri 3 e 5 dello stesso articolo, debbono essere preferibilmente erogati per mezzo dei Comitati di patronato costituiti nei comuni ove hanno sede principale le istituzioni da cui essi rispettivamente derivano o nei quali è riscossa la tassa di soggiorno.
Per quel che concerne l'impiego di tali fondi, i singoli Comitati debbono uniformarsi alle direttive dell'Opera nazionale, la quale può indicare quelle forme di assistenza che ritenga doversi preferire.
I fondi provenienti dalle entrate di cui al n. 4 del citato della legge sono erogati direttamente dall'Opera nazionale, a vantaggio delle Provincie e dei Comuni a cui si estende l'azione degl'istituti da cui essi derivano, tenendo conto, possibilmente, dei voti espressi dagl'istituti medesimi.
Di tutti i fondi predetti devesi tenere una speciale contabilità, da cui risulti l'effettiva erogazione, secondo il disposto dell'ultimo comma dello stesso della legge.
Tale contabilità va unita, come allegato, al consuntivo dell'Opera nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-32