Art. 30
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 30

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In vigore dal 20 mag 1926
La percentuale di utili di gestione dei Monti di pietà di prima categoria, devoluta all'Opera nazionale, in forza del n. 3 dell' della legge, dev'essere versata dalle Amministrazioni dei Monti medesimi al tesoriere dell'Opera nazionale subito dopo l'approvazione dei rispettivi consuntivi da parte del Ministero dell'Economia nazionale, e in ogni caso non più tardi del 31 luglio di ogni anno. A carico delle Amministrazioni che non effettuino il versamento entro il termine predetto, l'Opera nazionale può promuovere i provvedimenti previsti nell' della legge 15 luglio 1888, n. 5546, sull'ordinamento delle Casse di risparmio.
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