Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 3
3 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Le due signore, che, a norma del secondo comma dell' della legge, debbono essere chiamate a far parte del Consiglio centrale, sono scelte dal Ministro dell'interno in due terne di madri di famiglia dedite alle opere di assistenza infantile, formate l'una dall'Unione Femminile Cattolica Italiana e l'altra dalla Sezione di Roma del Consiglio nazionale delle Donne Italiane, ovvero da altra associazione femminile di carattere nazionale, designata di volta in volta dal Ministro medesimo.
Le dette associazioni provvedono alla formazione delle terne con le norme ed entro il termine di cui nell' del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-3