Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 27
27 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Il contributo di cui al n. 1 dell' della legge è corrisposto dal Ministero dell'interno in due rate uguali, nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, con mandati intestati al tesoriere dell'Opera nazionale e resi esigibili presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-27