Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 26
26 / 238In vigore dal 20 mag 1926
I servizi di riscossione e tesoreria debbono essere preferibilmente affidati ad un istituto di credito.
Il tesoriere deve in tutti i casi prestare cauzione nei modi stabiliti dal Consiglio centrale con apposita deliberazione.
Qualora il servizio di cassa sia affidato ad un istituto di emissione, questo non è tenuto alla prestazione della cauzione, ma nel relativo atto di conferimento del servizio devesi determinare la misura dell'interesse da corrispondere sulle giacenze di cassa.
Ogni partita d'introito deve risultare da un bollettario, a madre e figlia e con numero continuativo, fornito al tesoriere dall'Opera nazionale.
Tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di mandati tratti con numero d'ordine progressivo, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, e firmati dal presidente, dal membro anziano della Giunta esecutiva e dal ragioniere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-26