Art. 25
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 25

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In vigore dal 20 mag 1926
Entro il mese di marzo di ogni anno il tesoriere presenta alla Giunta esecutiva il conto finanziario della propria gestione per l'esercizio scaduto, comprendente le entrate e le spese accertate e scadute e le esazioni e i pagamenti effettuati durante l'esercizio predetto, con la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio di previsione. Il conto finanziario, con tutti i documenti giustificativi, è comunicato dalla Giunta al Consiglio centrale, a corredo del conto consuntivo, il quale deve dimostrare il risultato economico della gestione, desunto dalle entrate e spese effettive, e lo stato generale del patrimonio, con le sopravvenute variazioni. Al conto consuntivo è unita altresì una relazione sul risultato morale della gestione. Il Consiglio centrale deve discutere i conti nella sua sessione di aprile. La deliberazione del Consiglio è depositata, con i conti ed i relativi documenti, per trenta giorni consecutivi, nell'ufficio di segreteria dell'Opera nazionale, e del deposito è data pubblica notizia mediante avviso affisso all'albo dell'istituzione. In quanto porti variazioni nel carico o discarico, la deliberazione del Consiglio è notificata al contabile per mezzo di messo comunale. Per tutta la durata del deposito il contabile e qualunque cittadino possono esaminare i conti e la deliberazione del Consiglio centrale nell'ufficio di segreteria e presentare in iscritto, senza spesa, deduzioni e ricorsi. Non più tardi del 31 maggio i conti, con tutti i documenti giustificativi e le deduzioni e i ricorsi eventualmente presentati, sono trasmessi al Ministero dell'interno, il quale, richieste, ove ne sia il caso, le deduzioni dell'Opera nazionale, decide con decreto motivato. Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla Corte dei conti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica del decreto stesso.
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