Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 24
24 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Il bilancio è annuale e comprende la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio cui si riferisce, nonché l'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti, desunto dal risultato del precedente consuntivo, con le variazioni derivanti dal risultato presumibile dell'esercizio in corso.
Si applicano, per la compilazione del bilancio, le norme degli a 23 del regolamento di contabilità 5 febbraio 1891, n. 99, per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972.
Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio centrale entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e depositato per otto giorni consecutivi nell'ufficio di segreteria dell'Opera nazionale, dove qualunque cittadino può prenderlo in esame.
Del deposito è data pubblica notizia con avviso affisso all'albo dell'Opera nazionale.
Trascorso il detto periodo, il bilancio è comunicato, per l'approvazione, al Ministero dell'interno.
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