Regolamento›Titolo VI
Art. 237
237 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Le norme contenute nei primi tre titoli, nei Capi I, V e VIII del Titolo IV e nel Titolo VI del presente regolamento andranno in vigore entro un mese dalla pubblicazione del regolamento medesimo nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Le rimanenti norme entreranno in vigore nel termine di sei mesi dalla detta pubblicazione.
Entro tale termine: 1° su richiesta dell'Opera nazionale, il Ministro per l'interno disporrà una revisione straordinaria delle pellicole già munite di nulla osta, agli effetti dell' della legge; 2° le amministrazioni delle istituzioni pubbliche e private ora esistenti, che abbiano in tutto o in parte per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, dovranno modificare, in conformità delle norme contenute negli articoli precedenti, gli ordinamenti igienico-sanitari, disciplinari, educativi e didattici ed in genere i servizi interni delle istituzioni medesime, procedendo, all'uopo ove sia necessario, alla revisione dei rispettivi statuti e regolamenti.
Le disposizioni di cui all' del presente regolamento avranno applicazione in occasione della prima rinnovazione delle attuali commissioni, a termini dell' del vigente regolamento per la vigilanza sulle pellicole cinematografiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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