Art. 234
RegolamentoTitolo VI

Art. 234

234 / 238
In vigore dal 20 mag 1926
Fino a quando non si sarà provveduto alla regolare costituzione dei Consigli direttivi delle federazioni provinciali e alla nomina dei patroni: a) le attribuzioni demandate ai Consigli predetti saranno esercitate in ogni Provincia da un delegato della Giunta centrale dell'Opera nazionale, col concorso del medico provinciale, del consigliere di prefettura preposto al servizio della beneficenza e di un ispettore scolastico designato dal Provveditore agli studi della regione; b) le attribuzioni spettanti ai patroni saranno esercitate nei singoli Comuni, sotto la direzione e il controllo dell'Opera nazionale e dei suoi organi provinciali, ordinari o straordinari, dalle locali Congregazioni di carità, col concorso dei membri di diritto dei Comitati di patronato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-234