Regolamento›Capo IV
Art. 232
151 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Salvo il caso in cui si provveda alla riconsegna alla famiglia o all'immediato trasferimento in altro istituto, non si può effettuare, per alcun motivo e in alcuna forma, il licenziamento di un minorenne ricoverato in uno degl'istituti indicati negli del presente regolamento, se prima non siasi provveduto ad assicurare al minorenne medesimo un'idonea sistemazione fuori dell'istituto.
Del licenziamento dev'essere in tutti i casi data notizia al locale comitato di patronato, a norma e agli effetti degli del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-232