Regolamento›Capo IV
Art. 226
145 / 238In vigore dal 20 mag 1926
L'istruzione elementare dev'essere impartita, di regola, in scuole interne o annesse ai singoli istituti, e, in ogni caso, secondo i programmi tracciati nel titolo II del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432 e da insegnanti provvisti dei prescritti titoli di abilitazione.
L'insegnamento teorico-pratico professionale può essere impartito in scuole e laboratori organizzati nell'interno dei singoli istituti, secondo le norme in vigore per gl'istituti di istruzione professionale, oppure in scuole esterne e in officine e aziende esterne, condotte notoriamente con probità e abilità. Quando l'istruzione elementare o professionale sia impartita in scuole esterne, devesi provvedere all'esercizio di un'idonea vigilanza sugli alunni nelle ore di permanenza fuori dell'istituto.
Nell'organizzazione dei corsi interni d'insegnamento professionale devesi tener conto delle particolari esigenze del locale mercato di lavoro.
I fanciulli che manifestino speciale attitudine al proseguimento degli studi debbono essere avviati, dopo i corsi elementari, all'insegnamento secondario, nell'interno o all'esterno dell'istituto.
Le fanciulle, oltre che preparate, mediante opportuni insegnamenti, all'esercizio d'idonei mestieri e professioni, debbono essere praticamente addestrate nell'economia domestica e rurale e in tutti i lavori necessari per il buon governo della casa, in modo che, dopo il licenziamento dall'istituto, oltre ad essere idonee ad esercitare un mestiere od una professione, siano anche capaci di provvedere ai bisogni domestici.
Alle fanciulle che abbiano compiuto il decimo anno di età debbono essere impartite le nozioni più essenziali d'igiene e assistenza infantile, col metodo indicato negli (lett. f) e 70 del presente regolamento.
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