Art. 225
RegolamentoCapo IV

Art. 225

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In vigore dal 20 mag 1926
L'educazione morale deve mirare ad elevare l'animo dei ricoverati ed a richiamarli al senso del dovere, della responsabilità e della dignità personale, al culto della famiglia e della patria e all'abitudine della franchezza, della sincerità e della buona creanza. Fermo restando, per le istituzioni non destinate a beneficio dei professanti un culto determinato, il divieto, fatto dall' della legge 17 luglio 1890, n. 6972, di subordinare l'assistenza ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti la religione, debbono essere seguite da tutti i ricoverati l'istruzione religiosa e le pratiche del culto, nei limiti e nella forma di cui negli e seguenti del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, come fattori essenziali del loro sviluppo spirituale. Qualora particolari e giustificati motivi d'ordine igienico-sanitario o morale non vi si oppongano, in ogni istituto debbonsi facilitare i rapporti tra i singoli ricoverati e le rispettive famiglie, in modo da agevolare ad ogni assistito il ritorno in famiglia, nei casi in cui tale ritorno non possa ritenersi pregiudiziale per l'ulteriore sviluppo fisico, morale od intellettuale dello stesso assistito.
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