Art. 222
RegolamentoCapo IV

Art. 222

141 / 238
In vigore dal 20 mag 1926
Gli orfanotrofi, conservatori, educandati ed altri istituti pubblici e privati per il ricovero e l'educazione degli orfani ed in genere dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati o maltrattati devono avere un ordinamento igienico informato, per quanto sia possibile, al sistema della scuola all'aperto e disporre, perciò, di scuole, laboratori e refettori all'aperto e di giardini e campi per i giuochi e gli esercizi fisici all'aperto, oltre che di locali chiusi per le giornate piovose. I dormitori, i refettori chiusi e i locali per l'insegnamento durante il cattivo tempo debbono essere bene aereati e rischiarati e presentare una cubatura sufficiente per ogni fanciullo. Ogni istituto deve avere un impianto di bagni per aspersione, adeguato alle sue esigenze. I cessi debbono essere di sistema igienico e separati dai dormitori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-222