Regolamento›Capo IV
Art. 222
141 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Gli orfanotrofi, conservatori, educandati ed altri istituti pubblici e privati per il ricovero e l'educazione degli orfani ed in genere dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati o maltrattati devono avere un ordinamento igienico informato, per quanto sia possibile, al sistema della scuola all'aperto e disporre, perciò, di scuole, laboratori e refettori all'aperto e di giardini e campi per i giuochi e gli esercizi fisici all'aperto, oltre che di locali chiusi per le giornate piovose.
I dormitori, i refettori chiusi e i locali per l'insegnamento durante il cattivo tempo debbono essere bene aereati e rischiarati e presentare una cubatura sufficiente per ogni fanciullo.
Ogni istituto deve avere un impianto di bagni per aspersione, adeguato alle sue esigenze.
I cessi debbono essere di sistema igienico e separati dai dormitori.
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