Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 22
22 / 238In vigore dal 20 mag 1926
L'esercizio finanziario comincia col primo gennaio di ciascun anno e termina col 31 dicembre dell'anno stesso.
Però, all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, si protrae sino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-22