Regolamento›Capo III
Art. 218
117 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Nella sezione per i lattanti i nuovi ammessi, durante il normale periodo d'incubazione delle malattie contagiose, e i bambini affetti di malattie acute debbono essere isolati in sale divise in compartimenti.
Le sale comuni non debbono contenere più di otto letti per ciascuna.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-218