Regolamento›Capo III
Art. 217
116 / 238In vigore dal 20 mag 1926
I lattanti infermi debbono essere ricoverati, possibilmente insieme con le rispettive madri, in apposita e distinta sezione dell'Ospedale, la quale deve comprendere, oltre alle sale di degenza, i locali di cui nell'ultimo comma dell' del presente regolamento, un giardino e speciali gallerie per l'aereoterapia e l'elioterapia.
Alla sezione per i lattanti dev'essere possibilmente annessa una vaccheria per i bisogni dei bambini ricoverati.
In mancanza di una vaccheria propria, l'Ospedale deve valersi di latte proveniente da una vaccheria sottoposta a diretta vigilanza igienica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-217