Regolamento›Capo III
Art. 212
111 / 238In vigore dal 20 mag 1926
I fanciulli ammessi nei preventori permanenti debbono esservi tenuti in osservazione per un periodo di almeno tre settimane, durante il quale il medico deve procedere ad un minuto esame obbiettivo ed alla raccolta dei dati antropometrici, in modo da stabilire il tipo somatico individuale.
Devesi inoltre praticare periodicamente l'esame del sistema glandolare, procedendo, ove sia possibile, agli opportuni controlli radioscopici.
La scheda individuale deve contenere i dati di osservazione relativi allo stato del sistema cardiaco-vascolare, degli occhi, del naso, della gola, dei denti e del sistema muscolare, nonché i quozienti corrispondenti ai rapporti tra i diversi dati raccolti con le misurazioni antropometriche.
L'insegnamento devesi svolgere sotto la vigilanza del medico a cui spetta raggruppare gli scolari secondo le deviazioni individuali.
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