Art. 211
RegolamentoCapo III

Art. 211

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In vigore dal 20 mag 1926
Ad ogni colonia profilattica elioterapica può esser ammessa, con sede in apposito e separato padiglione, una colonia elioterapica curativa, per i fanciulli affetti da tubercolosi chirurgiche, della pelle, delle mucose, glandolari e osteoarticolari e da scrofola.
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