Regolamento›Capo III
Art. 208
107 / 238In vigore dal 20 mag 1926
In ogni colonia o preventorio devono esservi almeno una sorvegliante educatrice e due infermiere per ogni gruppo di cinquanta fanciulli.
Le sorveglianti educatrici possono essere laiche o religiose e devono essere scelte preferibilmente fra le maestre giardiniere, le maestre di scuola all'aperto e le diplomate delle scuole di puericoltura.
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