Regolamento›Capo III
Art. 207
106 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Le colonie profilattiche, marine, montane e campestri, temporanee e permanenti, ed in genere i preventori antitubercolari per i fanciulli di età prescolastica e scolastica debbono istituirsi in località salubri, bene orientate, lontane dagli opifici e da ogni focolaio d'infezione e abbondantemente fornite d'acqua potabile.
Per le colonie elioterapiche la località dev'essere ampiamente soleggiata e riparata dai venti molesti.
Ogni colonia o preventorio deve possibilmente aver sede in una costruzione a padiglioni, in muratura o in legno, e deve in ogni caso disporre d'un refettorio e d'una sala di ricreazione per le giornate piovose e, quando non funzioni nelle sole ore diurne, anche di uno o più dormitori bene aereati e rischiarati. Alla sede devono essere annessi un campo di giuoco, una zona erbosa e alberata e possibilmente anche un orto.
Le colonie e i preventori permanenti debbono inoltre disporre di sale di medicazione, laboratori batteriologici, gabinetti radioscopici e radiografici, reparti speciali per i ricoverati bisognosi di cure elioterapiche o chirurgiche, locali e arredi per il funzionamento d'una scuola all'aperto, con classi differenziali per i fanciulli tardivi.
Le colonie temporanee estive possono anche aver sede in attendamenti, ai quali siano annesse tettoie per raccogliervi i fanciulli nelle giornate piovose.
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