Art. 205
RegolamentoCapo II

Art. 205

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In vigore dal 20 mag 1926
Ai bambini lattanti accolti negli asili-nido è praticato l'allattamento materno, esclusivo o misto. Solo quando la madre sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare, o quando si oppongano ragioni d'indole igienico-sanitaria, concernente la madre o il bambino, oppure gravi motivi di ordine morale, può ammettersi l'allattamento al seno di altra donna o quello artificiale. I lattanti accolti negli asili di ricovero permanente e nei preventori, ove non si oppongano le ragioni indicate nel precedente comma, debbono essere possibilmente allattati al seno dalle rispettive madri. Ciascuna di queste, qualora venga assunta presso l'istituto come nutrice deve allattare, oltre al suo, ove ne sia fisicamente capace, anche un altro bambino. Quando non sia possibile l'allattamento materno, i bambini immuni da malattie contagiose debbono essere, di regola, affidati per l'allattamento naturale a nutrici estranee, ciascuna delle quali non può allattare più di due bambini. L'allattamento artificiale in modo permanente dev'essere limitato ai bambini infetti o sospetti di sifilide o di altra malattia contagiosa, per i quali non sia possibile l'allettamento materno o con nutrici sifilitiche. La madre nubile che allatti come nutrice, nell'asilo o preventorio il proprio bambino illegittimo già ammesso all'assistenza come esposto, conserva il diritto al sussidio di cui nell'. del regolamento 16 dicembre 1923, n. 2900.
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