Art. 198
RegolamentoCapo II

Art. 198

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In vigore dal 20 mag 1926
Ogni asilo materno deve aver sede in locali costruiti e adattati secondo le esigenze dell'edilizia sanitaria, provvisti di un sistema di riscaldamento igienico e comprendenti, oltre ai refettori, alle camere da bagno e ai locali accessori, una sala di osservazione, uno o più dormitori e laboratori per le gestanti, una camera da parto, una sala operatoria, uno o più dormitori per le puerpere, una o più sale d'isolamento e le speciali sezioni di cui nell' del presente regolamento. Nell'asilo deve esservi possibilmente un apposito reparto, separato dagli altri locali dell'istituto, per l'assistenza delle gestanti tubercolotiche. La direzione sanitaria dev'essere affidata ad un medico specializzato in ostetricia e ginecologia, coadiuvato da un assistente chirurgo e da una o più levatrici, a seconda dell'importanza dell'asilo.
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