Art. 197
RegolamentoTitolo VCapo I

Art. 197

232 / 238
In vigore dal 20 mag 1926
Le tabelle dietetiche per i bambini divezzi e i fanciulli di età prescolastica e scolastica ricoverati negl'istituti pubblici e privati di assistenza sono stabilite in ciascun istituto dal direttore sanitario, tenendo conto dell'età e delle condizioni fisiche dei ricoverati medesimi e curando inoltre: a) che in ogni razione alimentare sia mantenuto il rapporto fisiologico fra idrati di carbonio, grassi, albumina e sali; b) che la razione quotidiana sia tale da assicurare, come minimo, ad ogni ricoverato, mediante un progressivo e razionale aumento, dalla età di 15 mesi a quella di tre anni da 1050 a 1300 calorie, da tre a sei anni da 1300 a 1600 calorie, da 6 a 18 anni da 1600 a 2400 calorie. Nella massa globale degli alimenti devesi comprendere giornalmente un quantitativo di alimenti freschi. Ai bambini sino a quattro anni occorre somministrare ogni giorno due pasti a base di latte. Speciali tabelle dietetiche sono stabilite dal direttore sanitario dell'istituto per i fanciulli gracili o infermi, che abbiano bisogno di ipoalimentazione o iperalimentazione, o comunque di un regime dietetico speciale. Le tabelle dietetiche e le eventuali variazioni sono soggette all'approvazione dell'ufficiale sanitario del comune ove ha sede l'istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-197