Regolamento›Capo VIII
Art. 192
227 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Ogni patrono può essere incaricato dal presidente del comitato al quale appartiene di esercitare, nei riguardi di determinati fanciulli e adolescenti, la vigilanza di cui negli del presente regolamento, con l'obbligo di riferire periodicamente allo stesso presidente sull'incarico ricevuto.
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