Regolamento›Capo VIII
Art. 190
225 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Salvo il caso previsto nel secondo comma dell' del presente regolamento, nessuna donna può ricevere e tenere in consegna un bambino per allattarlo fuori della dimora dei genitori o del tutore, nè esercitare in altro modo il baliatico, ove non sia munita dell'autorizzazione ad esercitare il baliatico, prescritta dall' del regolamento 4 agosto 1918, n. 1395.
Tale autorizzazione può essere rilasciata. dal sindaco, ai sensi e agli effetti del citato regolamento 4 agosto 1918, numero 1395, solo quando l'ultimo bambino della donna da cui l'autorizzazione è richiesta sia morto, od abbia compiuto almeno il quinto mese di vita; tranne che dalla visita medica prescritta dall'° dello stesso regolamento la donna risulti fisicamente capace di allattare ed allatti effettivamente anche il proprio bambino.
In quest'ultimo caso l'autorizzazione dev'essere revocata, quando, venga accertato che la donna trascuri o sospenda l'allattamento del proprio bambino prima che questo abbia compiuto il quinto mese.
La revoca può essere promossa dal locale comitato di patronato.
Storico versioni
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