Art. 19
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 19

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In vigore dal 20 mag 1926
Il Consiglio centrale, su proposta della Giunta esecutiva, stabilisce in apposito regolamento organico il numero, la qualità, le attribuzioni, i diritti, i doveri e le responsabilità dei funzionari ed impiegati necessari per i servizi dell'Opera nazionale. Tale regolamento è comunicato per l'approvazione al Ministero dell'interno, al quale, di regola, è richiesto dal presidente dell'Opera nazionale il personale necessario, a norma del penultimo comma dell' della legge. I funzionari e gli impiegati messi a disposizione dell'ente dalla Amministrazione dell'interno continuano a far parte dei ruoli rispettivi e a percepire i relativi stipendi a carico dell'Amministrazione predetta. Nei casi in cui non possano essere forniti dall'Amministrazione dell'interno, i funzionari ed impiegati sono nominati in base a concorsi per titoli o per esame, secondo le modalità stabilite nel detto regolamento organico. Ai funzionari ed impiegati così nominati non possono essere assegnati stipendi maggiori di quelli corrisposti nell'Amministrazione dell'interno ai funzionari ed impiegati di pari grado e funzioni.
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