Regolamento›Capo VII
Art. 186
221 / 238In vigore dal 20 mag 1926
I Comitati di patronato concorrono all'assistenza morale ed all'opera di rieducazione dei minorenni inquisiti, condannati e liberati dal carcere.
A tal topo, essi: 1° si adoperano per assicurare il patrocinio legale agl'inquisiti durante l'istruttoria e il giudizio; 2° procurano di ottenere che gl'inquisiti non vengano rinchiusi nelle ordinarie case di pena, ma in istituti speciali, e si adoperano perché, dove sia possibile, venga predisposta, presso un locale istituto di educazione e di emenda e messa a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza e giudiziarie, una speciale e idonea sezione, priva di qualsiasi aspetto, di luogo di custodia coattiva, per i minorenni fermati o giudicabili, in guisa che questi siano sottratti alla vicinanza dei criminali adulti e all'impressione del carcere; 3° contribuiscono all'educazione morale e all'istruzione dei minorenni detenuti in carcere, durante il periodo della loro detenzione, mediante visite, conferenze, distribuzione di libri e giornali educativi e simili; 4° procurano di ricondurre sulla retta via, con consigli ed aiuti, e di collocare al lavoro i minorenni condannati condizionalmente o liberati dal carcere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-186