Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 18
18 / 238In vigore dal 20 mag 1926
A ciascuno dei componenti della Giunta esecutiva possono essere assegnati dal presidente speciali compiti, con l'obbligo di render conto allo stesso presidente dell'esecuzione degl'incarichi ricevuti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-18