Regolamento›Capo VII
Art. 177
212 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Il padre o la madre di famiglia che abbia ricevuto in consegna un fanciullo deve considerarlo e trattarlo come proprio figlio, curare che esso adempia ai propri doveri religiosi e frequenti regolarmente la scuola ed avviarlo ad un mestiere o ad un'arte, tenendo conto delle attitudini da esso manifestate.
Il padre o la madre di famiglia, che ne faccia richiesta, riceve dal Comitato di patronato, sino a che il fanciullo tenuto in consegna non abbia compiuto il dodicesimo anno di età, un assegno mensile in misura determinata caso per caso dal Comitato medesimo.
Il fanciullo affidato ad una famiglia non può essere da questa consegnato ad altra famiglia senza esplicita autorizzazione del Comitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-177