Art. 176
RegolamentoCapo VII

Art. 176

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In vigore dal 20 mag 1926
I fanciulli minori di dodici anni compiuti devono essere, di regola, collocati presso famiglie, possibilmente abitanti in campagna, che offrano serie garanzie di onestà, laboriosità, attitudini educative e amorevolezza verso i bambini e dispongano inoltre di un'abitazione conveniente e di mezzi economici sufficienti per provvedere al mantenimento dei fanciulli ricevuti in consegna. I fratelli e le sorelle debbono essere possibilmente collocati presso la stessa famiglia, o almeno nello stesso Comune. I bambini lattanti debbono essere affidati a nutrici regolarmente autorizzate ad esercitare il baliatico, a norma del regolamento 4 agosto 1918, n. 1395, e dell' del presente regolamento.
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