Regolamento›Capo VII
Art. 175
210 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Nel reparto di osservazione il fanciullo o adolescente è sottoposto, per un periodo stabilito in ogni singolo caso dal direttore sanitario, ad una continua e rigorosa vigilanza, allo scopo di accertarne le particolari condizioni.
In base ai risultati dell'osservazione e alle notizie raccolte nei modi indicati nel precedente , il Comitato di patronato stabilisce la forma di collocamento definitivo del fanciullo o adolescente. Nei casi urgenti, o quando non sia possibile il preventivo ricovero in un reparto di osservazione, il Comitato può provvedere in base alle sole informazioni, assunte a termini dell'articolo ora citato.
Quando non si tratti di esposto, o di orfano di entrambi i genitori, il Comitato, tenendo conto delle condizioni economiche della famiglia del fanciullo o adolescente, determina la retta, o parte di retta da rimanere a carico dei genitori, ai quali, quando non siano irreperibili o assenti, dev'essere notificato il collocamento.
Le spese d'assistenza dei fanciulli reputati esposti, anche quando a tale assistenza provvedano direttamente gli organi dell'Opera nazionale, sono rimborsate a quest'ultima dalle provincie, a norma del regolamento 16 dicembre 1923, n. 2900, ed entro i limiti stabiliti nell' del regolamento medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-175