Art. 173
RegolamentoCapo VII

Art. 173

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In vigore dal 20 mag 1926
Quando risulti che i genitori o il tutore del fanciullo o adolescente, per effetto di condanna penale, o in applicazione degli della legge di pubblica sicurezza, siano incorsi rispettivamente nella perdita dei diritti di patria potestà o di tutela, il Comitato di patronato deve curare che siano adottati dalla competente autorità giudiziaria i provvedimenti necessari per la legale rappresentanza del minore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-173