Regolamento›Capo VII
Art. 171
206 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Il Comitato di patronato, quando raccolga, sia spontaneamente, sia in seguito a notizia pervenutagli per effetto dell' della legge, un fanciullo o adolescente in istato di abbandono materiale o morale, provvede, ove lo ritenga necessario od opportuno, all'immediato ricovero di esso in un reparto di osservazione e ne accerta in pari tempo i precedenti morali e le condizioni personali, famigliari e ambientali, valendosi, all'uopo, delle informazioni fornite dalle autorità di pubblica sicurezza e dei dati raccolti nella scheda di cui all' del presente regolamento, ove questa sia stata in precedenza compilata.
Qualora sia necessario, il Comitato può compiere un'inchiesta suppletiva, per mezzo di uno dei suoi componenti, il quale, nell'eseguire le indagini, può richiedere l'assistenza degli agenti di polizia giudiziaria, a norma dell' (ultimo comma) della legge, ed ha facoltà di procedere ad interrogatori e contestazioni, anche presso il domicilio del fanciullo o adolescente, nel caso in cui tale domicilio sia noto.
L'interrogatorio può estenersi ai parenti, tutori e allevatori del fanciullo o adolescente, ai medici che gli abbiano prestato le loro cure, al maestro della scuola ove esso sia inscritto e a quanti possano essere ritenuti in grado di fornire utili notizie sui precedenti e sulle cause dell'abbandono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-171