Regolamento›Capo VII
Art. 170
205 / 238In vigore dal 20 mag 1926
I Consigli direttivi delle federazioni provinciali devono adoperarsi, perché presso idonei istituti d'assistenza della provincia siano organizzati speciali reparti di osservazione, per l'accertamento delle condizioni fisiche, intellettuali e morali dei singoli fanciulli e adolescenti materialmente o moralmente abbandonati, traviati, inquisiti o liberati dal carcere, dei quali i Comitati di patronato della provincia assumano la protezione e l'assistenza, nei casi in cui tale accertamento si manifesti necessario od opportuno.
In ognuno di tali reparti la direzione del servizio di osservazione dev'essere affidata ad un medico, coadiuvato da assistenti visitatrici d'igiene infantile e da personale specializzato nell'insegnamento differenziale.
La classificazione dei fanciulli di età superiore ai sei anni deve esser fatta in base a rigorosi criteri psico-pedagogici. Per gli adolescenti devesi tener conto delle attitudini professionali e, se si tratti di minori traviati o delinquenti, anche del grado di emendabilità o rieducabilità.
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