Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 17
17 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Il vice presidente coadiuva il presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, lo sostituisce.
Mancando il presidente ed il vice presidente, ne fa le veci il membro della Giunta esecutiva più anziano di nomina, e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
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