Art. 167
RegolamentoCapo VI

Art. 167

194 / 238
In vigore dal 20 mag 1926
Gli anormali psichici accolti negli asili-scuole o scuole autonome debbono esserne dimessi e restituiti alle famiglie, quando vengano riconosciuti inadattabili, o quando siano stati preparati all'esercizio di un mestiere, o la loro incapacità sociale assoluta sia stata trasformata in capacità sociale relativa e compensabile. Gli anormali riconosciuti in alto grado emendabili possono essere riammessi alle scuole comuni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-167