Regolamento›Capo VI
Art. 166
193 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Negli asili-scuole o scuole autonome l'insegnamento deve essere individualizzato ed integrato con sussidi didattici rispondenti alle speciali condizioni dei singoli alunni, dei quali, all'atto dell'ammissione, occorre accertare i precedenti ereditari e personali.
Devesi imprimere un particolare sviluppo al canto, alla musica, agli esercizi di loquela, alla ginnastica, alle lezioni di vita pratica, al lavoro manuale educativo, e al lavoro professionale conforme alle attitudini dei singoli alunni.
Nei centri urbani debbono essere aggregati agli asili-scuole o scuole autonome appositi laboratori per l'avviamento ai mestieri più noti e più facili e a quelli i cui prodotti si diffondano più agevolmente nella regione.
Negli asili scuole o scuole autonome rurali gli alunni debbono essere esercitati nei lavori di coltivazione del giardino e in quelli agricoli.
La valutazione e classificazione di ogni singolo alunno deve essere fatta in base al suo rendimento, scolastico ed economico, di cui va presa nota nella scheda scolastica e sanitaria individuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-166