Art. 166
RegolamentoCapo VI

Art. 166

193 / 238
In vigore dal 20 mag 1926
Negli asili-scuole o scuole autonome l'insegnamento deve essere individualizzato ed integrato con sussidi didattici rispondenti alle speciali condizioni dei singoli alunni, dei quali, all'atto dell'ammissione, occorre accertare i precedenti ereditari e personali. Devesi imprimere un particolare sviluppo al canto, alla musica, agli esercizi di loquela, alla ginnastica, alle lezioni di vita pratica, al lavoro manuale educativo, e al lavoro professionale conforme alle attitudini dei singoli alunni. Nei centri urbani debbono essere aggregati agli asili-scuole o scuole autonome appositi laboratori per l'avviamento ai mestieri più noti e più facili e a quelli i cui prodotti si diffondano più agevolmente nella regione. Negli asili scuole o scuole autonome rurali gli alunni debbono essere esercitati nei lavori di coltivazione del giardino e in quelli agricoli. La valutazione e classificazione di ogni singolo alunno deve essere fatta in base al suo rendimento, scolastico ed economico, di cui va presa nota nella scheda scolastica e sanitaria individuale.
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