Art. 165
RegolamentoCapo VI

Art. 165

192 / 238
In vigore dal 20 mag 1926
I comitati di patronato debbono avviare agli asili-scuole, o scuole autonome, in seguito a motivata proposta dei medici scolastici e degl'insegnanti o a richiesta dei direttori degli ambulatori neuropsichiatrici infantili o delle famiglie interessate, gli alunni che nelle classi differenziali delle scuole pubbliche, o nelle scuole private o nei detti ambulatori siano riconosciuti, dopo un periodo di osservazione, inadattabili alla scuola comune, e cioè i veri anormali, permanenti o temporanei gravi, dell'intelligenza (deboli), del carattere (instabili ed immorali), dei sensi (sordastri), della loquela (balbuzienti, blesi balbuzienti, ipofasici, agrammatici), purchè emendabili e socialmente adattabili.
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