Regolamento›Capo VI
Art. 163
190 / 238In vigore dal 20 mag 1926
I Consigli direttivi delle federazioni provinciali devono curare che, col concorso delle locali istituzioni di assistenza e con l'eventuale contributo dell'Opera nazionale, siano organizzati nelle rispettive provincie: 1º ambulatori, diretti da medici specializzati in neuropsichiatria infantile, possibilmente collegati con consultori otoringorinoiatrici ed oculistici, per l'accertamento diagnostico dei fanciulli e adolescenti anormali, avviati agli ambulatori medesimi dai medici scolastici, dagl'insegnanti e dalle famiglie; 2° asili-scuole o scuole autonome, con convitto o semiconvitto, possibilmente annessi ai detti ambulatori, per adattare, in quanto sia possibile, alla vita, e rendere così socialmente utilizzabili gli anormali psichici, e per attuare la profilassi sociale specifica contro la delinquenza minorile e contro la prostituzione, con un'assistenza integrale, estesa, mediante l'opera del medico specializzato o delle visitatrici, anche nell'ambito famigliare degli assistiti.
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