Art. 161
RegolamentoCapo V

Art. 161

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In vigore dal 20 mag 1926
A carico dei concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengano alle disposizioni dell' della legge e incorrano nelle sanzioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo, resta salva, quando ne ricorrano gli estremi, l'applicazione degli del R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287.
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