Art. 153
RegolamentoCapo V

Art. 153

161 / 238
In vigore dal 20 mag 1926
Qualora una rivendita di tabacchi contravvenga abitualmente al divieto di cui nell' della legge, il locale Comitato di patronato ha l'obbligo di segnalarla, per mezzo dell'Opera nazionale, al Ministero delle finanze, per l'eventuale revoca della licenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-153