Regolamento›Capo V
Art. 150
158 / 238In vigore dal 20 mag 1926
I Comitati di patronato assumono tutte quelle iniziative che valgano ad assicurare l'assistenza e la protezione del fanciullo nell'officina e nel laboratorio, e particolarmente ad evitare che esso venga impiegato prematuramente nel lavoro e sottoposto a fatiche sproporzionate alla sua resistenza fisica.
A tal uopo, i Comitati e i singoli patroni, agendo, ove ne sia il caso, d'accordo con le associazioni sindacali di lavoratori, legalmente riconosciute, si adoperano perché siano rigorosamente osservate dai datori di lavoro e dai loro incaricati le norme delle leggi 10 novembre 1907, n. 188, e 26 agosto 1916, n. 886, dei regolamenti 14 giugno 1909, n. 422, e 6 agosto 1916, n. 1136, e dei Regi decreti-legge 15 marzo 1923, nn. 692 e 748 e tutte le altre disposizioni di leggi e regolamenti sul lavoro concernenti l'età minima e il grado di istruzione necessario per l'ammissione dei fanciulli al lavoro, la esclusione dei fanciulli dai lavori pericolosi, faticosi, o insalubri, il divieto del lavoro notturno, la durata massima del lavoro, l'igiene dei locali di lavoro, l'osservanza delle prescrizioni relative all'istruzione obbligatoria per i fanciulli impiegati nei lavori industriali.
Nell'esercizio di tali attribuzioni i Comitati e i patroni possono richiedere, ove occorra, l'intervento e l'assistenza degl'ispettori dell'industria e del lavoro, ai quali devono segnalare tutti quei fatti che costituiscano contravvenzione alle norme sopra citate: salva la denunzia all'autorità giudiziaria, a norma dell' (n.
5) della legge, ove ne sia il caso.
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