Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 15
15 / 238In vigore dal 20 mag 1926
La Giunta esecutiva:
1° propone il progetto di bilancio, il conto consuntivo ed i progetti dei regolamenti di servizio interno e di quello per il servizio di tesoreria;
2° delibera l'accettazione di lasciti e doni che non importino aumento di patrimonio e le azioni che siano di competenza del pretore o conciliatore;
3° nomina, sospende e licenzia gli impiegati e i salariati;
4° adotta in genere i provvedimenti necessari per l'ordinaria gestione dell'Opera nazionale;
5° nomina i componenti dei Consigli direttivi delle federazioni provinciali e delibera sui rendiconti e sulle proposte dei Consigli medesimi;
6° dà parere sulle domande di erezione in ente morale e su tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche per l'assistenza e la protezione della maternità e dell'infanzia;
7° esercita tutte le altre attribuzioni che non sono espressamente demandate al Consiglio.
Nei casi di urgenza, la Giunta può adottare tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio centrale, con la riserva di cui nel terz'ultimo comma dell' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-15