Regolamento›Capo IV
Art. 146
138 / 238In vigore dal 20 mag 1926
I fanciulli ricoverati nei preventori debbono rimanervi almeno sino a quando, in seguito alla guarigione, o all'isolamento, o alla morte dei tubercolotici coi quali essi convivevano prima del ricovero, sia possibile, senza pericolo di contagio, il loro ritorno nell'ambito famigliare.
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